Legge 24 gennaio 1978, n. 14 Art. 3
L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.
L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.