Legge 24 marzo 1978, n. 74 Art. 2
Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465 , e successive varianti, e' triplicato. L'aumento sara' attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Di esso non si terra' conto per i giudizi per i quali sono gia' convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.