Legge 27 aprile 1978, n. 143 Art. 151
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . n. 20; guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.