Legge 27 aprile 1978, n. 143 Art. 96
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451 , occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000 milioni. Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968 , occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 200 milioni.