Legge 16 maggio 1978, n. 196 Art. 2
TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4. Capo I TRASFERIMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla regione Valle d'Aosta, sono delegate alla regione medesima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all' articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315 , salvo che tali funzioni spettino alla regione a titolo proprio.