Legge 20 giugno 1978, n. 310 Art. 2
Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalita', per ogni biennio successivo.