Legge 26 luglio 1978, n. 417 Art. 13
Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 .