Legge 27 luglio 1978, n. 392 Art. 3Rinnovazione tacita
TITOLO I DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE Capo I LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza. ((25))
--------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".