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Legge 27 luglio 1978, n. 392 · Legge 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani

Legge 27 luglio 1978, n. 392 Art. 80Uso diverso da quello pattuito

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

In KraftAmtlicher Text

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. ((13)) Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

--------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione"".