Legge 27 luglio 1978, n. 392 Art. 82Giudizi in corso
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.
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Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.