Legge 1 agosto 1978, n. 438 · Legge 1 agosto 1978, n. 438 — Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale Legge 1 agosto 1978, n. 438 Art. 7 In KraftAmtlicher Text La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ← Vorherige · Art. 6 Inhalt