Legge 1 agosto 1978, n. 448 Art. 4
Il premio di produzione e' corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio. Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio. escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.