Legge 1 agosto 1978, n. 448 Art. 8
Correlativamente alla facolta' di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell' articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , dell' articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396 , e dell' articolo 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197 .