Legge 5 agosto 1978, n. 484 Art. 2
A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica in virtu' di assicurazione obbligatoria sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti, nonche' del prezzo di vendita dei galenici officinali, nella seguente misura: a) per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo sino a L. 1.000: L. 200; b) per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo superiore a L. 1.000 sino a L. 3.000: L. 400; c) per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo superiore a L. 3.000: L. 600. Le quote di cui al precedente comma in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.