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Legge 20 ottobre 1978, n. 674 · Legge 20 ottobre 1978, n. 674 — Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Legge 20 ottobre 1978, n. 674 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.