Legge 13 novembre 1978, n. 727 Art. 13
Titolo III SANZIONI
Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 120.000.