Legge 6 dicembre 1978, n. 867 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al secondo capoverso dello scambio di note stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al secondo capoverso dello scambio di note stesso.