Legge 21 dicembre 1978, n. 862 Art. 2
In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile .
In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile .