Legge 8 gennaio 1979, n. 9 Art. 2
Le indennita' di carica e di presenza nonche' i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169 , hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purche' ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.