Legge 11 gennaio 1979, n. 12 Art. 13Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale
Titolo III CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.