Legge 7 febbraio 1979, n. 46 Art. 2
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148 , deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, e' sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.