Legge 23 novembre 1979, n. 596 Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 35 e in 140 milioni di lire, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.