Legge 29 febbraio 1980, n. 31 Art. 2
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660 , sostituiscono quelle contenute negli articoli 1 , 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574 , ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438 , e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574 , nonche' nell'ultimo comma dell' articolo 1 e nell' articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660 .