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Legge 29 febbraio 1980, n. 57 · Legge 29 febbraio 1980, n. 57 — Intervento straordinario a favore della pesca marittima

Legge 29 febbraio 1980, n. 57 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato alle unita' che non superano 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attivita' di pesca. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano alle pesche speciali.