Legge 29 febbraio 1980, n. 57 Art. 2
Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato alle unita' che non superano 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attivita' di pesca. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano alle pesche speciali.