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Legge 11 luglio 1980, n. 312 · Legge 11 luglio 1980, n. 312 — Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Legge 11 luglio 1980, n. 312 Art. 21Organizzazione del lavoro

TITOLO I PERSONALE DEI MINISTERI

In KraftAmtlicher Text

L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sara' ispirata al principio della partecipazione e della responsabilita', valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilita' ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalita', buon andamento e imparzialita'. Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attivita' di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realta' operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicita', di efficacia e di redditivita' dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettivita' nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.