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Legge 23 luglio 1980, n. 366 · Legge 23 luglio 1980, n. 366 — Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

Legge 23 luglio 1980, n. 366 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , che risultino deceduti o dimissionari. Il presidente della giunta regionale provvedera' alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.