Legge 23 luglio 1980, n. 366 Art. 2
Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , che risultino deceduti o dimissionari. Il presidente della giunta regionale provvedera' alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.