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Legge 3 gennaio 1981, n. 1 · Legge 3 gennaio 1981, n. 1 — Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Legge 3 gennaio 1981, n. 1 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312 , e' sostituito dal seguente: "Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di lire quindici milioni. Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".