Legge 3 gennaio 1981, n. 1 Art. 4
Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente: "4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno".
Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente: "4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno".