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Legge 3 gennaio 1981, n. 1 · Legge 3 gennaio 1981, n. 1 — Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Legge 3 gennaio 1981, n. 1 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

L'ultimo comma dell' articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente: "Ai componenti e' attribuita una indennita' per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'".