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Legge 3 gennaio 1981, n. 6 · Legge 3 gennaio 1981, n. 6 — Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 Art. 15Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

In KraftAmtlicher Text

((

1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo))