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Legge 3 gennaio 1981, n. 6 · Legge 3 gennaio 1981, n. 6 — Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 Art. 3Pensione di anzianita'

In KraftAmtlicher Text

La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2)) . Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.