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Legge 12 febbraio 1981, n. 17 · Legge 12 febbraio 1981, n. 17 — Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato

Legge 12 febbraio 1981, n. 17 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per gli appalti che richiedono una specifica competenza di lavori ferroviari o che riguardano la realizzazione di opere prevalentemente in presenza dell'esercizio ferroviario, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a riservare gli inviti alle ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori che dimostreranno, singolarmente o raggruppate in forma di associazione temporanea ai sensi degli articoli 20 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , di essere in possesso degli speciali requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il suddetto decreto prevedera' altresi' la istituzione presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di una commissione nella quale siano rappresentate le organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori e delle cooperative, per la formazione di elenchi dei soggetti di cui al precedente comma. L'assegnazione delle commesse di materiale rotabile prevista dalla presente legge viene esperita di norma con gare a licitazione privata alle quali dovranno essere ammesse imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi che abbiano adeguato grado di specializzazione e dimensione economica e che siano capaci di conseguire l'organizzazione anche per la ricerca o l'esportazione. A tal fine si procedera' ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti da condurre dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base delle capacita' produttive gia' dimostrate dalle singole ditte o dall'esperienza acquisita nelle precedenti forniture per le ferrovie dello Stato. Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei, ai sensi dell' articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52 , in modo da favorire il conseguimento di economie di scala ed una ristrutturazione produttiva in linea con l'esperienza industriale internazionale del settore.