Legge 4 marzo 1981, n. 67 Art. 1
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attivita' direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda e' tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.