Legge 7 marzo 1981, n. 74 Art. 1
In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367 , viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni.