Legge 12 marzo 1981, n. 58 Art. 2
Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e' sospesa fino al 31 dicembre 1981.
Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e' sospesa fino al 31 dicembre 1981.