Legge 20 marzo 1981, n. 78 Art. 6
Disposizioni finali
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni della data di pubblicazione della legge medesima.
Disposizioni finali
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni della data di pubblicazione della legge medesima.