Legge 23 marzo 1981, n. 92 Art. 4
L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel programma. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.