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Legge 23 marzo 1981, n. 92 · Legge 23 marzo 1981, n. 92 — Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della citta' di Roma

Legge 23 marzo 1981, n. 92 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel programma. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.