Legge 30 marzo 1981, n. 119 Art. 4
Il Ministro delle finanze puo' acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 . A tale fine, per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.