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Legge 1 aprile 1981, n. 121 · Legge 1 aprile 1981, n. 121 — Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 16Forze di polizia

CAPO I AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

In KraftAmtlicher Text

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.