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Legge 1 aprile 1981, n. 121 · Legge 1 aprile 1981, n. 121 — Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 32Questura e uffici dipendenti

CAPO II ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In KraftAmtlicher Text

La questura e' ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonche' le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione. Il dipartimento della pubblica sicurezza puo' autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.