Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 38Inquadramento del personale
CAPO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE
All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.