Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 69Assistenza religiosa
CAPO V DIRITTI E DOVERI.
Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali. Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari.