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Legge 1 aprile 1981, n. 121 · Legge 1 aprile 1981, n. 121 — Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 73Rivolta

CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI

In KraftAmtlicher Text

Fuori della ipotesi prevista dall' articolo 284 del codice penale , sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu': 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore; 2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.