Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 75Movimento non autorizzato di reparto
CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI
Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.