Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 80Giudizio direttissimo
CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.