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Legge 1 aprile 1981, n. 121 · Legge 1 aprile 1981, n. 121 — Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 80Giudizio direttissimo

CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI

In KraftAmtlicher Text

Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.