Legge 10 aprile 1981, n. 142 Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".