Legge 10 aprile 1981, n. 147 Art. 1
Nell' articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 834 , l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1977 ai fini economici".