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Legge 23 aprile 1981, n. 155 · Legge 23 aprile 1981, n. 155 — Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica

Legge 23 aprile 1981, n. 155 Art. 32Assegni familiari ai lavoratori stranieri

In KraftAmtlicher Text

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani. Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati. Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'". La legge 31 luglio 1956, n. 1035 , e' abrogata. Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 , il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.