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Legge 23 aprile 1981, n. 155 · Legge 23 aprile 1981, n. 155 — Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica

Legge 23 aprile 1981, n. 155 Art. 6Decorrenza delle pensioni di vecchiaia

In KraftAmtlicher Text

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.