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Legge 27 aprile 1981, n. 165 · Legge 27 aprile 1981, n. 165 — Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione

Legge 27 aprile 1981, n. 165 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156".